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Area Ambiente e Territorio
TITOLO ARGOMENTO: |
Rifiuti agricoli - Adempimenti |
DESCRIZIONE: |
Il codice dell’ambiente è stato modificato dal d.lgs. n. 116/2020 entrato in vigore il 26 settembre 2020 che ha recepito la direttiva n. 851/2018/UE in materia di rifiuti. La direttiva fa parte del pacchetto dell’economia circolare e ha l’obiettivo di realizzare una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso una estensione del ciclo di vita dei materiali, considerando i rifiuti una risorsa da gestire in modo efficiente. La gestione sostenibile dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, privilegiando la prevenzione e tutte le attività necessarie ad evitare che il prodotto diventi rifiuto. È possibile, in questo modo, intensificare l’uso delle energie rinnovabili e incrementare l’efficienza energetica riducendo la dipendenza dell’Unione dalle risorse importate. |
FINALITA': |
Rilevante novità è rappresentata dalla introduzione della nozione di rifiuto urbano, entro la quale sono compresi i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, prima esclusi dall’ambito dei rifiuti. Altra novità è l’espressa previsione che i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca sono esclusi dalla definizione di rifiuto urbano. Pertanto, gli sfalci e le potature derivanti dall’attività propriamente agricola continuano ad essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti, mentre gli sfalci e le potature derivanti dall’attività di manutenzione del verde pubblico sono rifiuti speciali se realizzati dall’imprenditore agricolo, ai sensi dell’articolo 184, comma 3, lett. a) nell’esercizio dell’attività agricola. Sono, invece, rifiuti urbani se realizzati dall’imprenditore artigiano, sempre che non ricorrano le condizioni per applicare le regole del sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis. |
Posizionamento Coldiretti: |
Nelle ipotesi in cui l’imprenditore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi dei propri rifiuti agricoli, pericolosi e non pericolosi, occorre tener conto della disciplina in materia di obblighi, esoneri e semplificazioni:
• Catasto dei rifiuti – sono esonerati:
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 cod. civ. con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
E, comunque, sono soggetti (quando obbligati) a modalità semplificate di conferimento al servizio pubblico o ad un circuito organizzato di raccolta con adempimenti a carico del gestore.
• Registro di carico e scarico – sono esonerati:
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 cod. civ. con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 cod. civ. produttori iniziali di rifiuti pericolosi, quando obbligati alla tenuta del registro, possono adempiere all’obbligo:
a) con la conservazione per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta dei rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189.
Inoltre, i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell’impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.
• Formulario di identificazione dei trasporti – sono esonerati:
- I produttori di rifiuti speciali non pericolosi che effettuano il trasporto in modo occasionale e saltuario;
- i produttori di rifiuti speciali agricoli ai sensi dell’art. 184, lett. a) che effettuano il trasporto in modo occasionale e saltuario, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), sulla base di apposita convenzione.
Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l’anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.
La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola non è considerata trasporto qualora risulti che la distanza tra fondi non sia superiore a quindici chilometri; non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 cod. civ. dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
• Albo nazionale dei gestori ambientali – sono esonerati:
- Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 cod. civ., produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del circuito organizzato di raccolta. |
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