"I Buoni Lavoro", detti anche Voucher, rappresentano un sistema di pagamento che consente di remunerare prestazioni lavorative saltuarie, occasionali, discontinue, in maniera semplice, senza dover stipulare alcun tipo di contratto, senza complicazioni burocratiche e costi aggiuntivi; consentono inoltre di operare nella piena legalità, con una copertura previdenziale INPS e assicurativa INAIL, ed evitare sanzioni in caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza.
La recente pubblicazione della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.4 del 2013 del 18/01/2013 chiarisce che, per prestazioni di lavoro accessorio, si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, e che quindi è possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio, tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico (fatte salve alcune specificazioni).
Nelle imprese del settore agricolo, fermo restando il tetto annuale dei 5.000 euro, esiste un altra limitazione; il nuovo art. 70 del D.Lgs 276/93, modificato dalla L. n.92/2012 (c.d. Riforma Fornero) stabilisce infatti che il lavoro accessorio in questo specifico ambito si applica:
1) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate, esclusivamente, da:
Pensionati;
Studenti (giovani fino a 25 anni d’età regolarmente iscritti ad un ciclo di studi);
2) alle attività svolte a favore di Produttori agricoli con volume d’affari, nell’anno solare precedente, non superiore a 7.000 euro: in questo caso il lavoro occasionale accessorio è utilizzabile per la generalità delle attività agricole e per tutte le categorie di prestatori di lavoro, tranne da coloro che erano iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Il datore di lavoro può acquistare presso un concessionario autorizzato – Inps, tabaccai autorizzati, tutti gli uffici di Poste Italiane e alcuni sportelli bancari – uno o più carnet di buoni, che utilizzerà per il pagamento. Il lavoratore percepirà poi il proprio compenso (esente da qualsiasi imposizione fiscale) presso il concessionario, restituendo i buoni ricevuti.
Per maggiori approfondimenti vai al sito www.cliclavoro.gov.it, oppure scarica i seguenti documenti:
Pieghevole LOA
Vademecum LOA