La conferma dell’esenzione sull’accisa sul gasolio per le coltivazioni in serra salva un settore da primato del Made in Italy con particolare beneficio per il comparto ortofloroviaistico campano, che solo, per i fiori mostra un valore produttivo pari a circa il 38% circa della produzione florovivaistica del Mezzogiorno ed al 13% di quella nazionale per una produzione in serra pari al 31% circa della produzione nazionale ed al 47% di quella del Mezzogiorno.
E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente la nota del Ministero delle Politiche Agricole inviata all’Agenzia delle Dogane con la quale si chiarisce definitivamente che “le esenzioni sull’ accisa sul gasolio sotto serra permangono”.
Sono state tempestivamente raccolte le preoccupazioni espresse dalla Coldiretti che aveva lanciato l’allarme sugli effetti della circolare dell’Agenzia delle Dogane del 3 novembre che, nel sospendere l’esenzione dell’accisa per le coltivazioni sotto serra, avrebbe di fatto determinato un insostenibile aumento del 22 per cento in un solo giorno del costo del gasolio.
Una situazione che - sottolinea la Coldiretti - avrebbe azzerato la produzione in serra di fiori, piante ornamentali e di ortaggi comprese alcune coltivazioni tradizionali come le stelle di Natale poiché il riscaldamento delle serre è utilizzato in alcuni in maniera continuativa per tutto l’inverno, in altri casi nelle zone favorite dal clima più mite, gli impianti vengono accesi solo in caso di repentino abbassamento delle temperature. Con il crollo del 13 per cento dei prezzi medi dei prodotti agricoli a settembre è impensabile gravare il settore con i costi fiscali aggiuntivi proprio nel momento in cui - sostiene la Coldiretti - si discute della necessità di un loro contenimento per il rilancio dell’economia.
L’esenzione dell’accisa sul gasolio è fondamentale - spiega la Coldiretti - per la competitività delle imprese che si devono confrontare sul mercato con partner comunitari per i quali il costo dell’energia è inferiore e dove vengono erogate agevolazioni per abbattere il costo delle fonti energetiche, per non parlare dei paesi extracomunitari favoriti da un clima più caldo, che praticano dumping sociale e che spesso utilizzano pratiche di coltivazione bandite dall’Unione Europea.
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali nella nota inviata all’Agenzia delle Dogane, al Dipartimento delle Finanze e al Dipartimento delle politiche comunitarie, precisa che la decisione 5497 della Commissione del 13 luglio 2009 non si applica anche alle accise sul gasolio utilizzato sotto serra in quanto l’articolo di legge che lo disciplina non è tra quelli dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla Commissione. Pertanto il quadro normativo al riguardo rimane immutato perché per poterlo modificare è necessario che la legge venga abrogata con altra legge dallo Stato o che ci sia una decisione Comunitaria che dichiari esplicitamente illegittima
- articolo 24, comma 3 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- articolo 13, comma 3, della legge del 21 dicembre 2001 n. 448;
- articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 2002 n. 289;
- articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003 n. 350
Dunque, la Commissione non ha dichiarato illegittimo il regime attuale stabilito dall’art. 2 comma 14 della legge 203/2008. Per tali ragioni si ritiene che, in assenza di una specifica decisione che dichiari quest’ultima norma in contrasto con la normativa comunitaria, ovvero in mancanza di una legge abrogativa della disposizione vigente, le amministrazioni nazionali non possono disapplicare la norma in vigore.