Regolamento n.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME PER LA REALIZZAZIONE DI
IMPIANTI SERRICOLI FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE.
(Leggi regionali 24 marzo 1995, n. 8, 21 marzo 1996, n. 7, 22 novembre 2010, n. 13, 18 dicembre
2012, n. 33, 6 maggio 2013, n. 5)
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SOMMARIO
Articolo 1 – Oggetto e finalità
Articolo 2 – Definizioni
Articolo 3 – Regimazione delle acque meteoriche e di esercizio
Articolo 4 – Aspetti urbanistici
Articolo 5 – Tipologie costruttive degli impianti serricoli
Articolo 6 – Materiali di copertura
Articolo 7 – Dimensionamento dell’avanserra
Articolo 8 – Ubicazione dell’avanserra
Articolo 9 – Impianti attrezzature e servizi in avanserra
Articolo 10 – Dimensionamento di impianti e servizi in avanserra
Articolo 11 – Procedure amministrative
Articolo 12 – Regolarizzazione degli impianti serricoli
Articolo 13 – Apprestamenti di protezione
Articolo 14 – Quaderno di campagna
Articolo 15 – Norme transitorie
Articolo 16 – Entrata in vigore
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Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento fissa le norme di attuazione di cui alle leggi regionali 24 marzo
1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle
attività agricole), 21 marzo 1996, n. 7 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24
marzo 1995 n. 8, concernente “norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali
allo sviluppo delle attività agricole”), 22 novembre 2010, n. 13 (Regolarizzazione degli
impianti terricoli), 18 dicembre 2012, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995,
n. 8 concernente “norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo
delle attività agricole”) e 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania “legge finanziaria
regionale per l’anno 2013”).
2. Con il termine di “impianti serricoli” si intende non solo la struttura nella quale ha luogo la
coltivazione delle varie specie, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 8 del
1995, ma anche a quelle che, in rapporto di connessione e complementarietà con le attività
di coltivazione, risultano funzionali all’esercizio dell’attività agricola nel suo complesso e
allo sviluppo delle potenzialità produttive del comparto agricoltura di cui all’articolo 1 della
legge regionale n. 8 del 1995.
3. Il presente regolamento:
a) detta i criteri e le norme tecniche per la realizzazione e la regolarizzazione degli
impianti serricoli, definendo le tipologie e i parametri tecnici delle moderne
tecnologie ausiliari di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 8 del
1995;
b) definisce i criteri e le norme tecniche per la realizzazione delle coperture stagionali
di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 8 del 1995.
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi delle leggi regionali nn. 8 del 1995, 7 del 1996, 13 del 2010, 33 del 2012 e 5 del
2013, ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) impianti serricoli: le strutture di protezione, con tetto a falde spioventi oppure ad
arco che, con l’ausilio delle moderne tecnologie, sono adibite alla coltivazione, alla
lavorazione post raccolta, allo stoccaggio dei prodotti, all’allocazione di impianti,
attrezzature e servizi, alla vendita diretta delle produzioni orticole, floricole,
frutticole e vivaistiche. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 13
del 2010, rientrano inoltre tra gli impianti serricoli le strutture idonee a determinare
condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, per lo sviluppo e per la
produzione, l’essiccazione e la lavorazione della coltura tabacchicola;
b) serre: le parti dell’impianto serricolo adibite ad attività di coltivazione e la cui
copertura del tetto, a falde spioventi oppure ad arco, e delle pareti laterali è realizzata
con film plastico, lastre rigide in materiale plastico o vetro, reti ombreggianti, reti
antiafidiche, reti antigrandine;
c) avanserre: le parti dell’impianto serricolo adibite alle attività strettamente connesse
al processo di coltivazione, quali lavorazioni post raccolta, stoccaggio dei prodotti,
allocazione di impianti, attrezzature e servizi, vendita diretta delle produzioni;
d) apprestamenti di protezione: le coperture stagionali e le strutture ad elevata
semplicità costruttiva, generalmente impiegate in agricoltura per la semi-forzatura,
l'ombreggiamento e la protezione delle colture, non riconducibili alle caratteristiche
degli impianti serricoli previsti dal presente regolamento;
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e) copertura: ciò che copre, chiude o riveste il tetto o le pareti laterali degli impianti
serricoli e degli apprestamenti di protezione, realizzabile, a seconda dei casi, con i
seguenti materiali:
1) film in plastica: pellicola o membrana in materiale plastico impiegata in
agricoltura per proteggere e creare condizioni microclimatiche favorevoli alla
coltivazione;
2) reti ombreggianti: reti a maglie, aventi anche funzione protettiva, con
percentuale di ombreggiamento tra il 30 e il 90 per cento destinate a creare
condizioni idonee per la coltivazione di specie ombrofile;
3) reti antiafidiche: reti protettive idonee ad impedire il passaggio degli afidi in
ambienti di coltivazione protetti;
4) lastre di vetro e fogli di plastica: materiale rigido utilizzato per la protezione
delle piante atto a creare condizioni microclimatiche favorevoli alla
coltivazione;
f) forzatura: tecnica di coltivazione in ambiente protetto con controllo attivo dei
parametri microclimatici di coltivazione adottata, generalmente, per ottenere
produzioni extrastagionali. Frequente in coltivazioni ad alta specializzazione e, in
modo particolare, nel settore della floricoltura e del vivaismo;
g) semiforzatura: tecnica di coltivazione in ambiente protetto con controllo passivo dei
parametri microclimatici di coltivazione adottata, generalmente, per ottenere
produzioni precoci o tardive. Frequente in orticoltura, floricoltura, frutticoltura e
tabacchicoltura;
h) controllo attivo dei parametri microclimatici (climatizzazione attiva): si realizza con
l’ausilio di impianti e attrezzature, a funzionamento manuale o automatizzato, che
permettono la regolazione e il controllo delle condizioni microclimatiche di
coltivazione in ambiente protetto, in particolare di temperatura, umidità relativa,
illuminazione, concentrazione di anidride carbonica (CO2), ventilazione. Con il
controllo attivo si agisce sui flussi di massa ed energia modificando i flussi naturali
mediante aggiunta o sottrazione di quantità programmate fornite dagli impianti al
fine di ottenere condizioni non altrimenti producibili con il solo controllo passivo;
i) controllo passivo dei parametri microclimatici (climatizzazione passiva): si realizza
senza l’ausilio di impianti e attrezzature di cui alla lettera h). Con il controllo passivo
si agisce sui flussi di massa ed energia modificando i flussi naturali senza aggiunte o
sottrazioni dirette;
j) ordinaria coltivazione del suolo: l’utilizzazione agricola del suolo esercitata secondo
gli ordinamenti colturali e i metodi di coltivazione che diffusamente e mediamente
caratterizzano una determinata area di riferimento. Alle predette condizioni le
coltivazioni sotto serra o sotto apprestamenti di protezione sono da considerarsi
ordinaria coltivazione del suolo.
Art. 3
Regimazione delle acque meteoriche e di esercizio
1. La realizzazione e l’esercizio degli impianti serricoli non comporta un incremento della
pericolosità idraulica nel bacino drenante di competenza e, pertanto, è accompagnata da
opportuni interventi compensativi, atti a garantire condizioni di invarianza idraulica rispetto
ai deflussi di piena.
2. Le opere realizzabili per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventuali
derivanti dall’esercizio degli impianti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale n.
8 del 1995, sono grondaie, vasche di laminazione, vasche di raccolta, cisterne, bacini
artificiali, pozzi perdenti, fosse d’infiltrazione, stradoni drenanti e, comunque, tutte le
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soluzioni tecniche di scopo adottabili. La relativa realizzazione va effettuata nel rispetto
della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro e di quella antincendio di cui al decreto del
Ministro dell’interno 9 febbraio 1989 (Norme di sicurezza antincendi da applicarsi nella
progettazione ed installazione di impianti di produzione calore a servizio delle serre), al
decreto del Ministero dell’interno 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi
per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro).
3. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 152 del 2006, per le aziende che utilizzano
sistemi di fertirrigazione che non prevedono il recupero della soluzione e che non danno
luogo alla formazione di acque reflue, non occorre il trattamento delle acque derivanti
dall’esercizio degli impianti.
Art. 4
Aspetti urbanistici
1. Gli impianti serricoli non determinano un peso volumetrico-urbanistico, nel senso specifico
del termine edilizio, stabilito per le aree di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 8 del
1995, in quanto installazioni tecnologiche esclusivamente funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola e non riconducibili, pertanto, a un organismo edilizio. Qualsiasi sia la
tipologia costruttiva prescelta è sempre rispettato il principio di cui all’articolo 3, comma 2,
della legge regionale n. 8 del 1995, secondo cui le strutture da realizzare non comportano
mutamento della destinazione d’uso dei suoli e non determinano modificazioni irreversibili
dei luoghi interessati.
Art. 5
Tipologie costruttive degli impianti serricoli
1. Dal punto di vista della struttura portante, sia serre che avanserre hanno le medesime
caratteristiche costruttive. In base alla forma, alla dimensione, alle proprietà dei materiali e
alle coperture, gli impianti serricoli di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 8
1995, sono riconducibili, in via generale e non esaustiva, alle seguenti tipologie strutturali:
a) strutture in legno: realizzate con pali direttamente infissi nel terreno e traverse
predisposte, perlopiù, per la copertura con film di plastica, campata non inferiore a 5
metri, destinate, generalmente, alla semiforzatura delle colture;
b) tunnel: alti al colmo non meno di 2 metri, costituiti da elementi tubolari curvati in
acciaio zincato o altro metallo dello sviluppo lineare non inferiore a 4,5 metri, muniti
di sistema di ancoraggio al terreno, senza pilastri portanti, destinati, generalmente,
alla semiforzatura delle colture;
c) tunnel-serre: costituiti da tubolari semplici leggeri con pilastri portanti senza porte
scorrevoli oppure aperture automatizzate, utilizzati, generalmente, per colture
orticole del tipo IV gamma e adatti alla semiforzatura delle colture;
d) strutture in elementi tubolari: strutture portanti in acciaio zincato a caldo o altro
metallo predisposte per la copertura in film plastico o lastre rigide, costituite da
arcate a tunnel in elementi tubolari, pilastri portanti in tubolari, travi o profili
pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, con aperture manuali o automatizzate
al colmo e sulle pareti laterali, destinate, generalmente, sia alla semiforzatura che
alla forzatura delle colture;
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e) strutture a capriate semplici: struttura portante in acciaio zincato a caldo o altro
metallo predisposta per la copertura in film plastico, lastre rigide di plastica oppure
vetro, costituita da capriate a traliccio o a trave (IPE) e da pilastri portanti in travi o
profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al
colmo e sulle pareti laterali, destinate, generalmente, alla forzatura delle colture;
f) strutture a traliccio con piccole navate: struttura portante in acciaio zincato a caldo o
altro metallo, predisposta per la copertura in vetro, costituita da capriate a traliccio
con orditura del tetto eseguita mediante la realizzazione di piccole navate a una o più
falde comprensive di porte scorrevoli, destinate, generalmente, alla forzatura delle
colture.
Art. 6
Materiali di copertura
1. La copertura del tetto e delle pareti laterali delle serre, come definite all’articolo 2, comma
2, è realizzabile con materiali a diversi indici di trasparenza, quali film plastico, doppio film
gonfiato, lastre rigide in plastica, lastre di vetro, che consentono, dall’esterno, la visione ed
il controllo delle colture, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 8 del
1995. Sono vietate soluzioni compositive compatte suscettibili, anche in assenza di opere di
mutamento di destinazione d’uso, o soluzioni che richiedono, all’atto della dismissione
dell’impianto, attività di demolizione e non di semplice smontaggio. Per il completamento
delle chiusure laterali, alla base degli elementi portanti e lungo il perimetro delle serre, è
consentito il montaggio di cordoli prefabbricati, di modeste dimensioni, strettamente
necessari al sostegno dei telai di appoggio che racchiudono il tamponamento se questo è
realizzato con lastre rigide di plastica oppure con lastre di vetro. I cordoli, non sono collegati
ai plinti di ancoraggio, non assumono, comunque, funzione di travi di collegamento e
richiedono, all’atto della dismissione dell’impianto, attività di semplice smontaggio e non di
demolizione secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 8 del
1995.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2010, la copertura del tetto
e delle pareti laterali delle avanserre, come definite all’articolo 2, comma 3, è realizzabile
con materiali, trasparenti od opachi, e con tecniche che, in caso di dismissione dell’attività
agricola, ne consentono il semplice smontaggio senza ricorrere ad operazioni di
demolizione. E’ consentito il montaggio di film e lastre opache, nonché pannelli leggeri
compatti, anche coibentati, di spessore massimo pari a 60 millimetri. L’utilizzazione di detti
pannelli è commisurato alle caratteristiche strutturali dell’avanserra, all’esercizio
dell’attività agricola e alla funzione specifica di miglioramento delle condizioni di benessere
e di lavoro degli addetti, di rispetto e adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi
di lavoro, di risparmio energetico. Nel merito, le amministrazioni locali nella fase istruttoria
valutano la congruenza delle opere previste nel progetto corredato della relazione tecnicoagronomica,
redatta da professionista iscritto all’Albo dei dottori agronomi e dottori
forestali, dei periti agrari e degli agrotecnici, nell’ambito delle rispettive competenze
professionali. Il montaggio di cordoli prefabbricati è consentito anche per le avanserre alle
medesime condizioni previste al comma 1.
Art. 7
Dimensionamento dell’avanserra
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2010:
a) per gli impianti serricoli fino a 1 ettaro di superficie, l’avanserra è realizzabile nella
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misura massima del 15 per cento;
b) per gli impianti serricoli oltre 1 ettaro di superficie, l’avanserra è realizzabile nella
percentuale di cui alla lettera a), maggiorata fino a un massimo del 5 per cento della
quota di superficie eccedente 1 ettaro.
2. Esclusivamente ai fini del calcolo della superficie dell’avanserra, con il termine impianto
serricolo si intende l’unità produttiva, condotta da persona fisica o giuridica avente titolo,
composta da serre e avanserre, anche separate tra loro, insistenti su una singola particella
catastale o su più particelle catastali contigue, cioè fisicamente confinanti. Detta definizione
è estesa ai casi in cui le particelle catastali sono divise da strade interpoderali, canali di scolo
delle acque e di irrigazione pubblici o privati, fossi di bonifica e strade pubbliche.
3. Le serre e le avanserre che non si trovano nella condizione di cui al comma 2 sono da
considerarsi impianti serricoli distinti anche se in capo a un’unica azienda agricola.
4. In considerazione del livello organizzativo meno complesso degli impianti serricoli le cui
tipologie sono riconducibili a quelle previste ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 5, il limite
massimo del 15 per cento di cui al comma 1, lettera a), è ridotto al 5 per cento della
superficie dell’impianto serricolo.
5. Fermo restando i suddetti limiti, le avanserre sono dimensionate alle reali esigenze aziendali
in ordine al tipo di coltivazione, alle dotazioni di impianti e tecnologie, al personale
impiegato, agli eventuali piani di miglioramento documentabili.
Art. 8
Ubicazione dell’avanserra
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 7, l’ubicazione dell’avanserra rispetto
all’impianto serricolo è libera.
2. Nel caso di impianto serricolo di cui all’articolo 7, comma 2, costituito da più strutture, può
essere destinata ad avanserra anche una sola struttura o parte di essa.
Art. 9
Impianti, attrezzature e servizi in avanserra
1. Gli impianti, le attrezzature e i servizi allocabili in avanserra di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge regionale n. 13 del 2010, connessi allo svolgimento e al completamento del
processo produttivo dell’azienda agricola sono:
a) impianti tecnologici di produzione: riscaldamento, ventilazione, umidificazione,
trattamento delle acque d’irrigazione, fertirrigazione, trattamenti fitosanitari,
concimazione carbonica;
b) impianti post raccolta: linee di selezione, confezionamento e trasformazione dei
prodotti agricoli (selezionatrici, legatrici, etc.);
c) impianti di frigo-conservazione (celle frigorifere) realizzati con pannelli
prefabbricati smontabili;
d) strutture per stoccaggio di concimi, fitofarmaci e substrati;
e) strutture per ricovero macchine e attrezzi agricoli;
f) servizi igienici e spogliatoi;
g) strutture di accoglienza e di relazione.
2. Le strutture per lo stoccaggio di concimi fitofarmaci substrati, le strutture per il ricovero di
macchine e attrezzi agricoli, i servizi igienici, gli spogliatoi, le strutture di accoglienza e di
relazione si realizzano con pannelli prefabbricati, aventi le medesime caratteristiche
costruttive indicate all’articolo 6, comma 2.
3. Per l’adeguamento alla normativa vigente in materia di antincendio, di benessere e di
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sicurezza dei luoghi di lavoro, di contenimento dell’impatto ambientale, di risparmio
energetico e per agevolare la movimentazione degli addetti, dei carrelli e delle macchine
all’interno dell’avanserra, è consentito realizzare piani di appoggio, percorsi di servizio e
pavimentazioni.
4. I piani di appoggio, i percorsi di servizio e le pavimentazioni di cui al comma 3 sono
realizzabili con materiali e tecniche afferenti alle seguenti tipologie:
a) elementi modulari prefabbricati in calcestruzzo oppure altro materiale avente
analoga funzione;
b) pannelli e lastre di cemento pre-compresso oppure di altro materiale avente analoga
funzione, poggianti su massetto in brecciato di adeguata granulometria, a sua volta
poggiato su teli aventi funzione di separazione dal terreno sottostante;
c) massetti discontinui in calcestruzzo magro, non armato, non collegati alla struttura
portante dell’avanserra, realizzati su brecciato di adeguata granulometria, a sua volta
poggiato su teli aventi funzione di separazione dal terreno sottostante.
5. In ogni caso la pavimentazione dell’avanserra impedisce la percolazione delle acque sporche
attraverso l’introduzione di griglie e pozzetti a tenuta.
6. I piani di appoggio, i percorsi di servizio e le pavimentazioni, di cui al comma 3, disposti
orizzontalmente al piano di campagna, anche se emergenti dal terreno per un’altezza minima
tale da evitare l’invasione da parte delle acque meteoriche, non costituiscono opere murarie
fuori terra.
Art. 10
Dimensionamento di impianti e servizi in avanserra
1. Il dimensionamento degli impianti e delle attrezzature è commisurato al processo produttivo
aziendale ed eventualmente a quello previsto a seguito di piani di ammodernamento
documentabili.
2. Il dimensionamento dei servizi igienici e degli spogliatoi di cui alla lettera f) del comma 1
dell’articolo 9 è commisurato e funzionale alle unità lavorative impiegate in azienda per il
tipo di processo produttivo e per la superficie dell’impianto serricolo. I parametri di
incidenza delle unità lavorative-uomo per coltura e per superficie da prendere a riferimento
sono quelli previsti dal PSR Campania 2007-2013 oppure da analoga normativa vigente.
Art. 11
Procedure amministrative
1. La realizzazione degli impianti serricoli è disciplinata dalle leggi regionali nn. 8 del 1995, 7
del 1996, 13 del 2010, 33 del 2012 e 5 del 2013, nonché dal presente regolamento.
2. La realizzazione degli impianti serricoli di cui al presente regolamento è subordinata alla
Denuncia di inizio attività (DIA) o alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o ad
altro idoneo titolo abilitativo amministrativo, in osservanza delle disposizioni normative
vigenti. In assenza di specifica previsione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, si
applica quanto disposto dalla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il
rilascio dei permessi di costruire e per l’esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione
degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani
attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del
programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali -
Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo
1995, n. 8).
3. In merito alla preventiva autorizzazione prevista all’articolo 7, comma 2, della legge
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regionale n. 8 del 1995, il consorzio di bonifica si esprime entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta.
4. La denuncia di inizio attività, la SCIA, o altro idoneo titolo abilitativo amministrativo va
corredata secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 8 del
1995.
5. La DIA, la SCIA o altro idoneo titolo abilitativo amministrativo è accompagnata oltre che
dalla documentazione tecnica di cui al comma 4, anche da relazione agronomica del
processo produttivo aziendale, redatta da professionista iscritto all’Albo dei dottori
agronomi e dottori forestali, dei periti agrari e degli agrotecnici, nell’ambito delle rispettive
competenze professionali, corredata da elaborati grafici e layout di impianti, attrezzature e
servizi, idonea a dimostrare il dimensionamento delle avanserre rispetto alle reali esigenze
aziendali di cui agli articoli 6, comma 2, 7, 8, 9 e 10.
6. La sostituzione parziale degli elementi costruttivi gli impianti serricoli, compresi i materiali
di copertura, non comportante modifiche plano-volumetriche ed entro i parametri fissati dal
presente regolamento, non è soggetta ad alcuna autorizzazione o comunicazione al sindaco
in quanto trattasi di attività ordinaria strettamente connessa alla coltivazione dei fondi,
assimilabile agli interventi di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia).
Art. 12
Regolarizzazione degli impianti serricoli
1. La regolarizzazione è disciplinata dalle leggi regionali nn. 8 del 1995, 7 del 1996, 13 del
2010, 33 del 2012 e 5 del 2013, nonché dal presente regolamento.
2. Il procedimento amministrativo per la regolarizzazione degli impianti serricoli è quello della
istanza di regolarizzazione al comune territorialmente competente
3. Con riferimento alle procedure per l'ottenimento della nulla osta per le aree gravate da
vincolo paesistico si precisa che, in relazione alle tipologie realizzative fissate dalla l.r. n. 8
del 1995 che li configurano come strutture che non danno luogo a modificazioni irreversibili
dello stato dei luoghi, il nulla osta va rilasciato dalle amministrazioni comunali, a tanto
delegate ai sensi della l.r. n. 10 del 1982 in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della
legge regionale n. 8 del 1995.
4. L’amministrazione comunale autorizza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge
regionale n. 13 del 2010, la regolarizzazione degli impianti serricoli preesistenti alla data del
25 novembre 2010, da attestare da parte dell’istante mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa).
5. Le aziende agricole già in possesso di titolo abilitativo per gli impianti serricoli (permesso a
costruire, DIA, concessione, regolarizzazione, etc.) possono produrre al comune
territorialmente competente istanza di regolarizzazione o adeguamento, comunque nel
rispetto dei parametri indicati nel presente regolamento, corredata della documentazione di
rito, anche delle sole avanserre o di eventuali differenze rispetto al titolo originario.
Art. 13
Apprestamenti di protezione
1. Gli apprestamenti di protezione sono strutture caratterizzate da semplicità costruttiva,
sprovviste di opere murarie e di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque
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meteoriche.
2. In base alla forma, alle proprietà dei materiali e alle coperture, gli apprestamenti di
protezione sono riconducibili alle seguenti tipologie:
a) le strutture di protezione con tetto a falda orizzontale e con copertura realizzata con
reti ombreggianti, antiafidiche, antigrandine, costituita da elementi portanti verticali
direttamente infissi al suolo e telai orizzontali di supporto, di altezza massima fino a
3 metri;
b) le strutture ad arco direttamente infisse al suolo senza l’ausilio di pilastri verticali,
coperta con reti ombreggianti, antiafidiche, tessuto non tessuto, con altezza inferiore
a 2 metri che sono rimossi a fine ciclo di coltivazione;
c) le strutture tubolari, di adeguata altezza, caratterizzate da semplicità costruttiva
utilizzate per la protezione antigrandine dei frutteti specializzati.
3. Per gli apprestamenti di protezione non è prevista la possibilità di realizzare avanserre e, in
nessun caso, possono costituire base di calcolo della superficie da destinare ad avanserra.
Art. 14
Quaderno di campagna
1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in
commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n.
59/1997)) e del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55
(Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla
immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti),
l’adempimento di cui all’articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 8 del 1995 è assolto
con la tenuta obbligatoria del registro dei trattamenti effettuati, denominato “quaderno di
campagna”.
Art. 15
Norme transitorie
1. I procedimenti di cui agli articoli 12 e 13 in corso si concludono entro il termine massimo di
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, facendo salvi gli
adempimenti istruttori già effettuati che l’ufficio amministrativo competente valuta ancora
idonei alla conclusione dell’istruttoria.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente
regolamento si applica la vigente normativa di settore.
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